Si ricorda che vige l’'OBBLIGO di PROGETTAZIONE per gli IMPIANTI ELETTRICI, da parte di professionista iscritto ad ALBO/ORDINE Professionale, nei casi elencati a seguire (vedasi art. 5 comma 2).


L’obbligatorietà del progetto per gli impianti elettrici è definita dal DM 37/08 (22.01.2008) che rende obbligatoria, nei limiti fissati dall’art.5 del DM stesso, la redazione del progetto degli impianti elettrici da parte di professionisti abilitati.

Secondo l’art. 7 comma 2, il progetto sarà redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice nel caso in cui non ricorrano le condizioni in cui è obbligatoria la progettazione da parte di professionista iscritto ad Albo/Ordine professionale.

 

L’art. 1 - ambito di applicazione, cita:

1.      Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, col­locati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a par­tire dal punto di consegna della fornitura.

2.      Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)     impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o spe­cie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed ae­razione dei locali;

d)     impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e)    impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei pro­dotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f)  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g)     impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.


L’art. 5 – progettazione degli impianti, cita:

1.      Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), e), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progetta­zione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali se­condo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2.     Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi pro­fessionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

h)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abi­tative di superficie superiore a 400 m2;

i)        impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;

j)       impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al com­mercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata supe­riore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

k)      impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a norma­tiva specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;

l)        impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

m)   impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impian­ti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 fri­gorie/ora;

n)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibi­li con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliere e simili, compreso lo stoccaggio;

o)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rile­vamento sono in numero pari o superiore a 10.

3.      I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione apparte­nenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico euro­peo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4.      I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con par­ticolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di pre­venzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5.      Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria do­cumentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferi­mento nella dichiarazione di conformità.

6.      Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

. . . omissis.


 
 
  Site Map